PROTEZIONE CIVILE
Cos'è la Protezione Civile?
Con Protezione Civile si intende l'insieme delle competenze e delle attività volte a tutelare la vita, l’integrità fisica, i beni, gli insediamenti, gli animali e l’ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti da eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall’attività dell’uomo.
In Italia la Protezione Civile NON è un compito assegnato a una SINGOLA AMMINISTRAZIONE MA è una funzione attribuita a un SISTEMA COMPLESSO.
Il sistema di Protezione Civile è quindi organizzato come "Servizio Nazionale della Protezione Civile", non centralizzato bensì diffuso con una struttura organizzativa plurilivello: il sistema è imperniato sul principio costituzionale di sussidiarietà (Costituzione Italiana, art. 118) che dal primo livello, il Sindaco, va al livello provinciale o regionale fino a quello nazionale.
Il principio di sussidiarietà è un fondamentale principio di libertà e di democrazia e riguarda i rapporti tra stato e società. si articola in tre livelli:
-
non faccia lo stato ciò che i cittadini possono fare da soli
-
le istituzioni pubbliche devono intervenire solo quando i cittadini non sono in grado di fare da soli
-
l'intervento pubblico sussidiario deve essere portato quanto più vicino possibile al cittadino
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Ognuno di noi, sia in ambito professionale sia come cittadino, partecipa al Servizio Nazionale della Protezione Civile. In tal senso la Protezione Civile è un diritto e un dovere di ciascuno. È certamente un diritto ed è dunque dovere delle istituzioni dare priorità ai temi della protezione civile ma è anche un dovere per il cittadino, che ha l’obbligo di conoscere i rischi ai quali il proprio territorio è soggetto e di adottare comportamenti adeguati. In tal modo un insieme di cittadini si trasforma in una comunità resiliente.
Per qualsiasi informazione o richiesta, non esitare a contattarci.
Quali sono le componenti del Servizio Nazionale?

Le Componenti del Servizio Nazionale, nell’ambito delle rispettive attribuzioni, forniscono ai cittadini informazioni sugli scenari di rischio e sull’organizzazione dei servizi di protezione civile del proprio territorio, anche al fine di consentire loro di adottare misure di autoprotezione nelle situazioni di emergenza.
le componenti sono:
- Lo Stato
- Le Regioni
- Le Province autonome di Trento e di Bolzano
- Gli Enti locali
Quali sono le Strutture Operative?

Il Codice della Protezione Civile individua come strutture operative:
- il Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, quale componente fondamentale della protezione civile,
- le Forze Armate,
- le Forze di Polizia,
- gli enti e istituti di ricerca di rilievo nazionale con finalità di protezione civile, anche organizzati come centri di competenza,
- l'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia e il Consiglio nazionale delle ricerche;
- le strutture del Servizio sanitario nazionale;
- il volontariato organizzato di protezione civile iscritto nell'elenco nazionale del volontariato di protezione civile,
- l'Associazione della Croce rossa italiana e il Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico;
- il Sistema nazionale per la protezione dell'ambiente;
- le strutture preposte alla gestione dei servizi meteorologici a livello nazionale.
Le strutture operative non sono attive solo nelle emergenze,
nell'ordinario concorrono insieme al Dipartimento di Protezione Civile
alle attività di monitoraggio, previsione e prevenzione delle ipotesi di
rischio e agli interventi operativi, ciascuna con le sue specifiche
competenze tecniche, i suoi mezzi e le sue professionalità. I servizi
tecnici nazionali e i gruppi nazionali di ricerca scientifica
partecipano soprattutto in materia di previsione e prevenzione.
Per testare la validità e l’efficacia dei modelli di intervento,
ricerca e soccorso in situazioni disagiate e la capacità di risposta del
sistema nazionale di protezione civile, le strutture operative sono
periodicamente impegnate in esercitazioni e simulazioni di calamità
naturali, organizzate a livello locale, nazionale ed internazionale.
Eventi emergenziali di protezione civile

La gestione delle emergenze, come previsto dall’articolo 2 del decreto legislativo n. 1 del 2 gennaio 2018 “Codice della protezione civile”, consiste nell'insieme delle misure e degli interventi finalizzati ad assicurare soccorso e assistenza alle persone e agli animali colpiti da eventi calamitosi, la riduzione dell’impatto dell'evento e le attività di informazione alla popolazione.
Gli eventi emergenziali di protezione civile legati a calamità di origine naturale o all’attività umana, sono suddivisi in eventi che:
- possono essere fronteggiati con interventi in via ordinaria dai singoli enti e amministrazioni competenti;
- per natura o estensione comportano l'intervento coordinato di più enti o amministrazioni e devono essere fronteggiati con mezzi e poteri straordinari;
- per intensità ed estensione hanno rilievo nazionale e devono essere fronteggiati con mezzi e poteri straordinari.